Statuto dell' Associazione ATKYE

LO STATUTO:
Art. 1.
Ragione sociale
Col nome di ATKYE Associazione Ticino Kenya Youth Education viene costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.

Art. 2.
Scopo
L’associazione, che è apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di sostenere lo sviluppo integrale della persona per mezzo di progetti di cooperazione in Kenya con particolare attenzione alla condizione della donna.
L’associazione non persegue nessun scopo di lucro.

Art. 3.
Sede
L’associazione ha sede a Lugano (Svizzera).

Art. 4.
Membri dell’associazione
Sono membri, tutte le persone che condividono gli scopi dell’associazione e versano un minimo corrispondente alla tassa sociale annuale. Possono divenire membri anche persone giuridiche che hanno comunque diritto ad un unico voto in assemblea generale.
La qualità di socio dell’associazione si perde per dimissione, a causa del mancato pagamento o per motivo grave su decisione dell’assemblea.

Art. 5.
Organi
Gli organi dell’associazione sono:
· l’assemblea generale
· il comitato
· la commissione di revisione.

Art. 6.
L’assemblea generale
L’assemblea generale, l’organo supremo, si compone dei membri dell’associazione.

Art. 7.
Competenze dell’assemblea
· la nomina del comitato
· l’approvazione e la modifica degli statuti
· l’approvazione dei conti annuali
· l’approvazione del programma di attività
· la nomina della commissione di revisione.

Art. 8.
Convocazione dell’assemblea generale
Viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno; in seduta straordinaria dal comitato o su richiesta di almeno ¼ degli associati.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avviene per iscritto con un mese di anticipo con indicazioni dell’ordine del giorno. Le proposte individuali devono pervenire al comitato che le trasmette ai soci 10 giorni prima dell’Assemblea.
L’Assemblea generale può prender decisioni unicamente sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno


Art. 9.
Modo di decisione
Ogni membro ha diritto ad un voto. Le persone giuridiche devono designare una persona con diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. La modifica degli statuti, lo scioglimento dell’associazione e l’esclusione di un/a socio/a richiedono tuttavia la maggioranza qualificata dei 2/3 (due/terzi) dei socio presenti. In caso di parità è determinante in voto presidenziale.

Art. 10.
Comitato
Il comitato si compone di al massimo 7 membri. La designazione del presidente avviene al suo interno. Il comitato è responsabile di perseguire gli scopi dell’associazione. Il comitato delibera alla presenza dei suoi membri; le decisioni dello stesso sono prese alla maggioranza dei presenti. Le attività di segretariato e di cassiere possono essere assunte da persone esterne al comitato. La durata del mandato è quadriennale con possibilità di rielezione illimitata.

Art. 11.
Commissione di revisione
La revisione dei conti è affidata a due membri dell’associazione nominati dall’assemblea per un periodo di 4 anni. Essi sono sempre rieleggibili. I revisori presentano all’assemblea un rapporto sull’andamento finanziario certificando la correttezza e la completezza della contabilità.

Art. 12.
Responsabilità e rappresentanza
Il presidente rappresenta l’associazione. L’associazione è vincolata dalla firma del presidente o da altri membri del comitato delegati dallo stesso. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del comitato direttivo e dei singoli associati.

Art. 13.
Finanziamento
Il finanziamento dell’attività dell’associazione proviene da:
· contributi, donazioni e lasciti di persone giuridiche o fisiche
· collette
· quote sociali.

Art. 14.
Periodo di gestione
L’anno amministrativo si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Art. 15.
Scioglimento
L’associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell’assemblea a maggioranza del 2/3 (due terzi). In caso di scioglimento dell’associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad un altro ente con scopo similare deciso dall’assemblea.

Art. 16.
Norme suppletorie
Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletorie del CCS.

Art. 17.
Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore il 22.Settembre.2001 in sostituzione dello statuto datato Settembre 1997 e sottoscritto dai soci costitutori.