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LO STATUTO:
Art. 1. Ragione sociale
Col nome di ATKYE Associazione Ticino Kenya Youth Education
viene costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60
e seguenti del CCS.
Art. 2. Scopo
L’associazione, che è apartitica e aconfessionale, ha lo
scopo di sostenere lo sviluppo integrale della persona per
mezzo di progetti di cooperazione in Kenya con particolare
attenzione alla condizione della donna.
L’associazione non persegue nessun scopo di lucro.
Art. 3. Sede
L’associazione ha sede a Lugano (Svizzera).
Art. 4. Membri
dell’associazione
Sono membri, tutte le persone che condividono gli scopi
dell’associazione e versano un minimo corrispondente alla
tassa sociale annuale. Possono divenire membri anche persone
giuridiche che hanno comunque diritto ad un unico voto in
assemblea generale.
La qualità di socio dell’associazione si perde per
dimissione, a causa del mancato pagamento o per motivo grave
su decisione dell’assemblea.
Art. 5. Organi
Gli organi dell’associazione sono:
· l’assemblea generale
· il comitato
· la commissione di revisione.
Art. 6. L’assemblea
generale
L’assemblea generale, l’organo supremo, si compone dei
membri dell’associazione.
Art. 7. Competenze
dell’assemblea
· la nomina del comitato
· l’approvazione e la modifica degli statuti
· l’approvazione dei conti annuali
· l’approvazione del programma di attività
· la nomina della commissione di revisione.
Art. 8. Convocazione
dell’assemblea generale
Viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno;
in seduta straordinaria dal comitato o su richiesta di
almeno ¼ degli associati.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avviene per
iscritto con un mese di anticipo con indicazioni dell’ordine
del giorno. Le proposte individuali devono pervenire al
comitato che le trasmette ai soci 10 giorni prima
dell’Assemblea.
L’Assemblea generale può prender decisioni unicamente sugli
argomenti iscritti all’ordine del giorno
Art. 9. Modo di
decisione
Ogni membro ha diritto ad un voto. Le persone giuridiche
devono designare una persona con diritto di voto. Le
decisioni sono prese a maggioranza semplice. La modifica
degli statuti, lo scioglimento dell’associazione e
l’esclusione di un/a socio/a richiedono tuttavia la
maggioranza qualificata dei 2/3 (due/terzi) dei socio
presenti. In caso di parità è determinante in voto
presidenziale.
Art. 10. Comitato
Il comitato si compone di al massimo 7 membri. La
designazione del presidente avviene al suo interno. Il
comitato è responsabile di perseguire gli scopi
dell’associazione. Il comitato delibera alla presenza dei
suoi membri; le decisioni dello stesso sono prese alla
maggioranza dei presenti. Le attività di segretariato e di
cassiere possono essere assunte da persone esterne al
comitato. La durata del mandato è quadriennale con
possibilità di rielezione illimitata.
Art. 11. Commissione di
revisione
La revisione dei conti è affidata a due membri
dell’associazione nominati dall’assemblea per un periodo di
4 anni. Essi sono sempre rieleggibili. I revisori presentano
all’assemblea un rapporto sull’andamento finanziario
certificando la correttezza e la completezza della
contabilità.
Art. 12. Responsabilità
e rappresentanza
Il presidente rappresenta l’associazione. L’associazione è
vincolata dalla firma del presidente o da altri membri del
comitato delegati dallo stesso. È esclusa ogni
responsabilità personale dei membri del comitato direttivo e
dei singoli associati.
Art. 13. Finanziamento
Il finanziamento dell’attività dell’associazione proviene
da:
· contributi, donazioni e lasciti di persone giuridiche o
fisiche
· collette
· quote sociali.
Art. 14. Periodo di
gestione
L’anno amministrativo si apre il 1° gennaio e si chiude al
31 dicembre.
Art. 15. Scioglimento
L’associazione potrà essere sciolta solo con decisione
dell’assemblea a maggioranza del 2/3 (due terzi). In caso di
scioglimento dell’associazione, il suo patrimonio verrà
devoluto ad un altro ente con scopo similare deciso
dall’assemblea.
Art. 16. Norme
suppletorie
Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le
norme imperative suppletorie del CCS.
Art. 17. Entrata in
vigore
Il presente statuto entra in vigore il 22.Settembre.2001 in
sostituzione dello statuto datato Settembre 1997 e
sottoscritto dai soci costitutori. |